Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in armonia con l'Unione europea e con le regioni, promuove ogni forma di turismo legato al mare al fine di:

          a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse del mare;

          b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree costiere;

          c) favorire le iniziative a difesa dell'ambiente marittimo e del territorio circostante;

          d) recuperare il patrimonio edilizio costiero tutelando le peculiarità paesaggistiche;

          e) sostenere e incentivare le produzioni tipiche costiere, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

          f) promuovere la cultura del mare e l'educazione alimentare;

          g) favorire uno sviluppo ecosostenibile dell'economia delle zone costiere.